IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale rischio di
compromissione   degli   interessi   primari  a  causa  dei  predetti
interventi   sismici,   ai   sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  n.  3753,  recante primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile   2009  n.  3754,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  urgenti
conseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009»;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  ed  il  ripristino  in  condizioni  di  sicurezza delle
infrastrutture danneggiate nelle zone colpite;
  Vista  la  nota  del  9  aprile  2009  dell'Ufficio legislativo del
Ministero delle infrastrutture e trasporti;
  Viste  le  richieste  formulate  dal Ministero dell'interno e dalla
regione Abruzzo;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Per  assicurare  il  supporto  all'attuazione  delle iniziative
necessarie  per il superamento della situazione d'emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa,
il  Commissario  delegato  si  avvale  del  Prefetto  dell'Aquila  in
qualita' di soggetto attuatore con funzioni vicarie.
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 1, il Commissario
delegato  si  avvale  del  Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario
delegato  puo'  individuare  uno  o  piu'  soggetti  attuatori  a cui
affidare  settori di intervento sulla base di apposite direttive allo
scopo impartite.
  3. Agli articoli 6 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754
del  9  aprile  2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituite
dalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».
  4.  All'articolo  5,  comma  4,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviato
nei  territori  di  cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri citato in premessa» e' soppresso.